Impianto Fotovoltaico Condominiale: Normativa 2025
L’installazione di impianti fotovoltaici rappresenta una soluzione sempre più diffusa per ridurre i costi energetici e contribuire alla sostenibilità ambientale.
Ma se si vive in un condominio è comunque possibile l'installazione? Cosa prevede la normativa? Bisogna avere il consenso di tutti i condomini oppure no?
Per rispondere a tutte queste e ad altre domande, noi di GeneraEnergia, specialisti nelle migliori soluzioni green, proponiamo una guida aggiornata, semplice e comprensiva per tutti coloro che vivono in un condominio e stanno pensando di installare un impianto fotovoltaico.

La Normativa
Condomino: sì ai pannelli fotovoltaici su superficie comune anche con delibera contraria dell’assemblea 26/01/2023
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1337 del 17/01/2023, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale la delibera condominiale con cui viene espresso parere contrario all’installazione, su superficie comune, di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una sola unità immobiliare, sempre che non renda necessaria la modificazione di parti condominiali, ha valore meramente ricognitivo. Difatti, secondo una piana lettura dell’art. 1122-bis c.c., non è necessaria, da parte del singolo condòmino, l’autorizzazione del condominio per l’installazione dell’impianto su una superficie comune, in assenza di modifiche delle parti condominiali.
La pronuncia evidenzia che, piuttosto, il potere dell’assemblea viene in rilievo allorché l’intervento renda “necessarie modificazioni delle parti comuni” (art. 1122-bis, comma 3). In questo caso, è stabilito che l’interessato ne dia comunicazione all’amministratore, il quale possa così riferirne in assemblea perché siano adottate le eventuali iniziative conservative volte a preservare l’integrità delle cose comuni.
L’assemblea, a questo punto, può, infatti, prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e può provvedere, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, infine, può subordinare l’esecuzione dell’intervento alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
Il limite ineludibile all’utilizzo delle parti comuni da parte del singolo condòmino rimane, dunque, il rispetto della destinazione delle cose comuni, la tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, il minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali e la salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio.
Al contrario, nel caso in cui il progetto non evidenzi modificazioni delle parti comuni, l’eventuale parere contrario all’installazione dell’impianto espresso dall’assemblea ha soltanto “valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante”.
Sul versante squisitamente processuale si segnala che, nel caso di specie, la Corte ha negato, in capo ai singoli condòmini che intendevano eseguire l’installazione, la sussistenza di un interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione assembleare, confermando così l’impostazione della Corte d’Appello di Milano, secondo la quale la deliberazione impugnata risultava “contraddistinta da caratteri di superfluità o comunque da valenza consultiva e non decisoria”.
All’atto pratico, è indubbio che l’installazione dell’impianto fotovoltaico debba rispettare i limiti generali imposti dall’art. 1102 c.c., che, pur consentendo l’uso più intenso dei beni comuni da parte del singolo condomino, vieta gli interventi che impediscano gli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In sostanza, l’uso delle parti comuni deve rimanere contenuto nei limiti corrispondenti al diritto di ciascuno dei partecipanti. Dunque – come anche precedente giurisprudenza di merito ha affermato (cfr. Tribunale di Milano, n. 6987/2018) – ai sensi dell’art. 1122-bis c.c. l’installazione di un impianto fotovoltaico è legittima nella misura in cui non occupi una superficie di proprietà condominiale per una porzione eccedente la quota corrispondente ai millesimi di proprietà spettanti.
(CODICE CIVILE-art. 1122 bis) Art. 1122-bis.
Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili
Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita' immobiliari di proprieta' individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita' del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprieta' individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne da' comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalita' di esecuzione degli interventi. L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalita' alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita', della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo' altresi' subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unita' immobiliari di proprieta' individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unita' abitative).
Tipologie di Fotovoltaico Condominiale
Il primo aspetto da conoscere per l'installazione di un fotovoltaico condominiale è che ne esistono due tipologie differenti: da un lato un impianto ad uso esclusivo del singolo condomino, dall'altro un impianto fotovoltaico ad uso comune.
Fotovoltaico Condominiale ad uso esclusivo del Condomino
Il singolo condominio ha diritto a installare un impianto fotovoltaico a uso personale sulle parti comuni, in particolare sulla copertura dell’edificio, nel rispetto però di alcune condizioni. Nello specifico, Riferimento normativo: art. 1122-bis c.c., introdotto dalla Legge n. 220/2012, che stabilisce che i condòmini possono realizzare impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili su parti comuni, purché non pregiudichino la stabilità, la sicurezza, il decoro architettonico o il pari uso da parte degli altri.
In questi casi:
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Non è richiesta l’approvazione dell’assemblea condominiale.
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Il condòmino deve inoltrare una comunicazione preventiva all’amministratore.
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Devono essere rispettate le norme urbanistiche e paesaggistiche, nonché le norme tecniche di sicurezza.
Da notare bene: in presenza di vincoli paesaggistici o storico-artistici, è necessario richiedere l’autorizzazione alla soprintendenza competente.
Impianto Fotovoltaico Condominiale ad Uso Comune
In caso di uso comune, l’impianto può essere installato con finalità collettive per l’alimentazione delle utenze condominiali (illuminazione scale, ascensore, ecc.) oppure anche per l’autoconsumo da parte dei singoli condòmini.
La relativa delibera assembleare deve essere adottata con le maggioranze previste dall’art. 1136, comma 2, del Codice Civile, ovvero la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo dei millesimi dell’edificio.
In caso di autoconsumo collettivo (introdotto dal D.Lgs. 199/2021), è possibile costituire un gruppo di autoconsumatori, con obbligo di comunicazione al GSE e a Terna.
L’energia prodotta può essere condivisa fra i condòmini che aderiscono, anche attraverso sistemi di contabilizzazione individuale.
L’installazione di impianti fotovoltaici su tetti o coperture condominiali rientra, nella maggior parte dei casi, in attività edilizia libera, come previsto dal D.Lgs. 222/2016 e dal D.P.R. 380/2001, salvo che l’immobile sia vincolato o che l’impianto comporti modifiche strutturali rilevanti.
In particolare:
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Gli impianti in aderenza, integrati o non visibili dalla pubblica via rientrano in edilizia libera.
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Se presenti vincoli paesaggistici, occorre ottenere autorizzazione ex D.P.R. 31/2017.
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Per interventi più complessi, può essere necessaria una SCIA o un permesso di costruire.
L’impianto deve essere progettato da un tecnico abilitato, rispettare le norme CEI (in particolare la CEI 0-21 per connessione alla rete in bassa tensione) e deve essere dichiarato al GSE qualora si intenda accedere a incentivi o meccanismi di scambio.
Incentivi e Agevolazioni
Nel 2025 sono ancora attivi alcuni strumenti incentivanti:
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Detrazione IRPEF del 50% per interventi di efficientamento energetico (Bonus ristrutturazioni), ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.
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IVA agevolata al 10% per l’acquisto e installazione dell’impianto.
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Incentivi specifici per autoconsumo collettivo e comunità energetiche, come previsto dal D.Lgs. 199/2021 e dai provvedimenti attuativi dell’ARERA e del MASE.Il Superbonus 110%, dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 e successive integrazioni, rimane disponibile in forma transitoria solo per interventi avviati entro il 31 dicembre 2023, purché siano stati presentati i titoli abilitativi nei termini previsti.
Ritiro Dedicato.
Consigli utili
In conclusione quindi se vuoi richiedere un'installazione o anche una consulenza per il tuo fotovoltaico, richiedici ora una consulenza gratuita e senza impegno! Siamo attivi su tutto il territorio laziale.
